Can. 536 – §1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale.
dal Codice di Diritto Canonico nel Libro II – Il Popolo di Dio – parte seconda de La Costituzione Gerarchica della Chiesa – Sezione II Le Chiese Particolari e i loro Raggruppamenti -Titolo III Struttura Interna delleChiese Particolari (Cann. 460 – 572) –Capitolo VI Le Parrocchie, i Parroci e i Vicari Parrocchiali